Il Giudice delegato all’esecuzione immobiliare nei confronti della pinacoteca e biblioteca Camillo d’Errico ha emesso l’allegata ordinanza. In sostanza sono state interamente accolte le tesi del nuovo c.d.a dell’Ente Morale. Un ringraziamento all’avv. Savino Di Paolo che ci ha rappresentato in giudizio davanti al Tribunale di Melfi in modo del tutto gratuito.
Il giudice dell’esecuzione immobiliare n.45/1998 R.G.Es., ha emesso la seguente ordinanza: rilevato, innanzitutto, che il creditore, all’udienza dell' 1.7.2008, esprimeva “il proprio assenso all’espunzione dalla procedura immobiliare del bene immobile contraddistinto in catasto F.31 e mappale 1330/6” (rectius, “mappale 1330/16”), sicchè è possibile, senza ulteriori udienze, non solamente dichiarare l’improcedibilità dell’esecuzione, quanto al menzionato immobile, ma anche ordinare la correlativa cancellazione della trascrizione del pignoramento; considerato, quanto agli ulteriori immobili, quelli siti in Palazzo san Gervasio, in catasto al fol.31,p.lle 859/2,859/3,859.4.859/5.859.6, che essi sono tutti sottoposti al vincolo, di cui l’art.10, d. lgs. 22.1.2004, n.42, come dichiarato dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici della Basilicata (cfr. nota prot.004657 22/04/2008 ed allegata certificazione): dichiarazione che il G.E. non può sindacare; rilevato che la tutela implica l’inalienabilità degli immobili de quibus agritur, ai sensi dell’art.54,co.2, d.lgs. cit.; reputato che il sorgere del vincolo discende dal ricorrere di determinate condizioni materiali, le quali assoggettano i beni a tutela ope legis, salva la verifica successiva, che può pervenire ad eludere la sussistenza, nei singoli casi concreti, dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (art.12, d. lgs. cit.): verifica che,nel caso di specie, non risulta compiuta (la Soprintendenza, infatti, menziona il sorgere del vincolo direttamente dalla legge) e mancando la quale persiste la tutela di diritto; osservato con non è richiesta, nella fase della tutela ope legis, alcuna trascrizione (cfr.l’art.12, co.7. e l’art.15, co.2, del d. lgs. cit. che riferiscono alla sola trascrizione dalla dichiarazione dell’interesse culturale, emessa in seguito alla verifica); ritenuto che anche la disciplina vigente all’epoca della trascrizione del pignoramento prevedeva la tutela ope legis, ai sensi dell’artt. 1, co. 1, e 4, co.3, della 1. 1.6.1939, n. 1089 (cfr.,con riferimento ad immobili dello Stato, per i quali, peraltro, per quanto qui rileva, valeva la stessa disciplina, Cass. Civ., Sez. I, 24.04.2003, n.6552: “Nel vigore della legge 1 giugno 1939, n.1089, l’interesse storico-artistico di un immobile di proprietà dello Stato, la cui presenza ne determina, ai sensi degli artt. 822, secondo comma, ed 823, primo comma, cod. civ., l’insclusione nel demanio pubblico e l’assoluta inalienabilità, non postula formali e specifici provvedimenti valutativi della pubblica amministrazione, ed è riscontrabile, pure in assenza di tali provvedimenti, sulla scorta delle intrinseche qualità e caratteristiche del bene, evincibili anche dagli atti e comportamenti posti in essere dall’autorità amministrativa nella gestione dello stesso.”; cfr., altre sì, sull’irrivelanza della trascrizione e sulla sottoposizione al vincolo ex lege anche degli immobili delle persone giuridiche private, i motivi di Cass. Civ.,Sez. I, 26.6.1990, n.6496 del 1990). Per questi motivi, il giudice dichiara improcedibile l’esecuzione; ordina cancellarsi la trascrizione del
pignoramento, eseguita in Potenza, in data 13.7.1998, ai nn. 9231 R.G. e 7847 R.P., limitatamente all’immobile in Palazzo San Gervasio, in catasto al fol.31, p.lla 1330, sub.16; fissa udienza, per sentire le parti sulla cancellazione della trascrizione del pignoramento, anche quanto sugli immobili in Palazzo San Gervasio, in catasto al fol.31, p.lle 859/2, 859/3, 859/4. 859/5. 859/6, al 13.1.2009.