Se nel proprio comune di residenza il depuratore dell’acqua fognaria non funziona, si può richiedere al proprio Comune, all’A.Q.L. il rimborso della tariffa di depurazione nella bollette dell'acqua dal 1998.
A stabilirlo è stata una sentenza della Corte Costituzionale (sentenza 335/2008) che ha dichiarato illegittimo l'art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994 (legge Galli) e il Codice ambientale (D.lgs n. 152/06), nella parte in cui si stabiliva che gli utenti dovessero pagare la depurazione anche nel caso in cui la fognatura fosse sprovvista di impianti centralizzati o questi fossero temporaneamente inattivi.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale tutti i comuni privi di impianti di depurazioni e che hanno riscosso direttamente o tramite la società concessionaria del servizio idrico la tariffa per la depurazione, dal 1998 a tutt’oggi, devono restituire le somme versate dai cittadini, costretti a pagare in assenza del servizio e con gravi danni all'ambiente.
”Potranno usufruire della restituzione non soltanto le utenze domestiche, ma anche quelle dei condomini, le utenze commerciali e , addirittura, quelle di fabbriche, scuole, ospedali, alberghi ed enti pubblici o privati che in questi anni hanno pagato centinaia di migliaia di euro per una depurazione delle acque reflue rimasta il più delle volte una pia illusione”.

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