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La Regione Basilicata non resti a guardare rischiando di aggiungere al danno anche la beffa. Nessuno stupore nel leggere la recente sentenza del Tar Basilicata sul ricorso proposto dalla società AleAnna Resources LLC, contro la Regione Basilicata per l’annullamento della Del. G.R. n. 682 del 7.6.2013 con la quale la Regione non ha rilasciato l’intesa, in conformità all’Accordo sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 24.4.2001, sul conferimento del permesso di ricerca idrocarburi, denominato “Palazzo San Gervasio”, richiesto il 29.3.2006. Sentenza attesa da quando si è tenuta l’udienza pubblica lo scorso 29 aprile.

È importante ricordare che il diniego all’intesa, impugnato dalla società AleAnna, è sopraggiunto successivamente al parere positivo del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia, al parere favorevole della Soprintendente per i Beni Archeologici della Basilicata e alla Determinazione n. 276 del 9.3.2011 del Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata che ha ritenuto di non assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) il predetto permesso di ricerca. Il Tar Basilicata ha sentenziato a favore della società AleAnna, ma le responsabilità non dovrebbero essere ricercate nell’operato dei giudici amministrativi, ma nella Delibera della Giunta Regionale con la quale il diniego all’intesa non è stato adeguatamente motivato rendendo quasi scontato il risultato finale. Ci chiediamo: era necessario il ricorso della società AleAnna per far notare alla Regione Basilicata che il provvedimento di diniego dell’intesa era stato emanato due giorni dopo che la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 117 del 5.6.2013, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 37 L.R. n. 16/2012, con il quale la Regione aveva statuito che dall’8.8.2013 non avrebbe più rilasciato l’intesa per il conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi? Era necessario il ricorso della società AleAnna, quindi la sentenza del Tar Basilicata, per evidenziare che i motivi del diniego dell’intesa andavano indirizzati all’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata al momento dell’esclusione del progetto dall’assoggettabilità a VIA sia pur con prescrizioni? A nostro avviso, la Regione Basilicata avrebbe dovuto rivolgere maggiore attenzione alla Determinazione n. 276 del 9.3.2011 del Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata che esentava dal procedimento di VIA il predetto permesso di ricerca interessate un’area di quasi 47.000 ettari comprendente 13 Comuni della Provincia di Potenza (precisamente Acerenza, Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Maschito, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Ripacandida e Venosa) e 2 Comuni della Provincia di Bari (cioè Minervino Murge e Spinazzola). Questi ultimi successivamente esclusi, dalla società AleAnna, così da interessare unicamente la Regione Basilicata, Area del Vulture – Alto Bradano. Infatti, con il primo motivo di diniego dell’intesa, la Regione Basilicata ha evidenziato che il perimetro del permesso di ricerca ricade in “aree di pregio storico-naturalistico e di valenza socio-economica”, interessando “un territorio agricolo vocato alla produzione di viticulture con denominazione DOC (Aglianico del Vulture), ricco di risorse naturali oggetto di utilizzazione economica (acque minerali e termali), con centri storici di particolare interesse storico-monumentale ed a vocazione turistica”. Non ci vogliano grandi competenze giuridiche ed ambientali per comprendere che le questioni sollevate dalla Regione Basilicata sono aspetti che dovevano essere oggetto di un’attenta Valutazione d’Impatto Ambientale che non c’è mai stata poiché, per il progetto in esame, è stata considerata non necessaria l’assoggettabilità a VIA. Bene ha fatto la società AleAnna nel parlare, riferendosi alla Regione Basilicata, di “erronea valutazione dei fatti, illogicità e manifesta contraddittorietà, tenuto conto delle suddette diverse valutazioni espresse dal Soprintendente per i Beni Archeologici della Basilicata e dal Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della stessa Regione Basilicata”. Analogamente nel terzo, quinto e sesto motivo di diniego dell’intesa, la Regione Basilicata ha sollevato questioni di competenza dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della stessa Regione. Questioni già assodate con la Determinazione n. 276 del 9.3.2011 che esentava dal procedimento di VIA il predetto permesso di ricerca. La società AleAnna, anche in tali circostanze, ha evidenziato l’eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei fatti, illogicità e manifesta contraddittorietà, in quanto nel procedimento di verifica (cd. screening alla VIA), finalizzato a determinare se il progetto doveva o meno essere sottoposto a VIA, il Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale aveva già escluso il progetto dalla VIA, considerando quindi conforme il progetto ai vigenti strumenti di pianificazione e programmazione oltre che compatibile con la salvaguardia dell’ambiente. Le stesse osservazioni degli Enti Locali, dei comitati di cittadini e delle associazioni ecologiste e dei viticultori sarebbero già state esaminate nell’ambito del procedimento di screening alla VIA. Con il sesto motivo la Regione Basilicata lamenta che “pur costituendo gli idrocarburi una risorsa rilevante del territorio della Regione, il loro sfruttamento” doveva essere “inserito nell’ambito di una visione complessiva di programmazione e sviluppo, in coerenza con la valorizzazione degli altri beni e delle altre risorse esistenti, con particolare riferimento a quelli ambientali e idrici”. Anche in questo caso la motivazione viene rispedita al mittente poiché, secondo la società AleAnna, trattasi di questioni che sono “state completamente ignorate le valutazioni, effettuate dal Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale con la predetta Determinazione n. 276 del 9.3.2011 con la quale ha escluso il progetto dalla VIA”. Il Tar Basilicata non poteva che accogliere il ricorso ritenendo fondate le censure di eccesso di potere per illogicità e manifesta contraddittorietà sollevata dalla società AleAnna. Ci saremmo meravigliati del contrario. A questo punto, quali i passi successivi? Uno di questi è ritrovabile nella stessa sentenza per l’esplicito riferimento all’art. 1, comma 554, della Legge di Stabilità n. 190/2014 che, apportando modifiche all’art. 38 della Legge “Sblocca Italia”, ha stabilito che il mancato raggiungimento dell’intesa con la Conferenza Unificata sulla predisposizione del Piano delle Aree in cui sono consentite le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi può essere superato con le modalità del suddetto art. 1, comma 8 bis, L. n. 239/2004. La sentenza chiama in causa il Piano della Aree pur riferendoci, nel caso di specie, al singolo progetto. Tuttavia, è importante ricordare che l’art. 38 della Legge “Sblocca Italia” prescrive, per i singoli progetti petroliferi, che sia acquisita l’intesa con la Regione interessata. L’intesa, sia per il Piano delle Aree sia per i singoli progetti, è da ritenersi non vincolante poiché lo Stato avrebbe la possibilità di superare l’inerzia della Regione dopo un primo ed unico tentativo volto al suo raggiungimento. Con la mancata intesa, gli atti passerebbero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri seguendo la procedura dettata dalla Legge n. 239/2004. Tale soluzione, come ha chiarito la Corte costituzionale nella Sentenza n. 179 del 2012, “non può essere considerata valida sostituzione dell’intesa, giacché trasferisce nell’ambito interno di un organo costituzionale dello Stato un confronto tra Stato e Regione, che deve necessariamente avvenire all’esterno, in sede di trattative ed accordi, rispetto ai quali le parti siano poste su un piano di parità”. Infine, non può passare inosservata la “preoccupazione” della Regione Basilicata sui danni ambientali che rischierebbe di subire l’Area del Vulture – Alto Bradano, dal progetto presentato dalla società AleAnna, così come esplicitati nei 6 motivi del suo diniego all’intesa ormai annullato. Purtroppo, a nostro avviso, l’interlocutore non dovrebbe essere la società AleAnna, come invece fatto finora tramite la Delibera di Giunta che ha esplicitato il diniego all’intesa, bensì l’Ufficio Compatibilità Ambientale al quale chiedere l’avvio del procedimento di riesame della Determinazione n. 276 del 9.3.2011 per valutare la possibilità di un annullamento in autotutela, considerando necessaria un’assoggettabilità a VIA di un progetto di così vaste proporzioni in un’area ad elevata vulnerabilità e con bassa resilienza territoriale per la sua intrinseca fragilità.